Elenco delle particelle catastali soggette ad aggiornamento d'ufficio delle rendite

Dettagli del documento

In allegato l'elenco delle particelle catastali per le quali sono stati aggiornati i dati catastali in base alle dichiarazioni presentate agli organismi pagatori nel corso del 2023

Data:

lunedì, 18 dicembre 2023

CATASTO

Descrizione

Su comunicazione della Direzione Provinciale di CUNEO - Ufficio Provinciale - Territorio

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2023 (ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni)

Nella Gazzetta Ufficiale del 15/12/2023 è prevista la pubblicazione del comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2023

L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2023, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli

Gli elenchi delle particelle aggiornate sono allegati nel seguito e sono disponibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza, nonchè presso la sede della Direzione Provinciale di Cuneo, sito in VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13/B, previo appuntamento.

I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

Ultimo aggiornamento

Ultima modifica avvenuta il lunedì 18 dicembre 2023, 14:39

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri